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Una patente con limitazioni prevede che il titolare del documento possa guidare regolarmente ma che al contempo debba rispettare una o più prescrizioni che si riferiscono al veicolo o al conducente stesso. Prescrizioni che, appunto, ‘limitano’ in qualche maniera l’autorizzazione alla guida, vincolandola al rispetto di alcuni obblighi, ma non la vietano. Una delle più diffuse riguarda ad esempio l’obbligo di guidare con gli occhiali da vista, che su applica ai soggetti con deficit visivo.
Le limitazioni della patente sono riportate sotto forma di codici numerici, dove ogni codice equivale a una prescrizione, e si trovano sul retro del documento in corrispondenza della colonna 12 ed eventualmente anche nelle righe descrittive (in basso) contrassegnate dal medesimo numero. L’elenco dei codici è stato aggiornato negli anni scorsi con il decreto ministeriale del 4 novembre 2016 che ha recepito la direttiva UE n. 2015/653. Tuttavia accanto ai codici UE armonizzati, che sono riconosciuti in tutti gli Stati membri, possono esserci dei codici nazionali validi solo nel Paese in cui è stato rilasciato il documento. I codici unionali della patente vanno da 01 a 99, quelli nazionali da 100 in poi.
Le prescrizioni dei codici possono riguardare il conducente, il veicolo oppure questioni amministrative. Di norma i codici che riguardano il conducente sono riportati nella colonna 12, in corrispondenza della categoria della patente, mentre quelli riguardanti il veicolo e le questioni amministrative si trovano in basso, nelle righe descrittive (sempre al punto 12).
I nuovi codici armonizzati UE sono riportati sulle patenti di guida rilasciate a partire dall’1/1/2017.
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi 01.01. Occhiali 01.02. Lenti a contatto 01.05. Occlusore oculare 01.06. Occhiali o lenti a contatto 01.07. Aiuto ottico specifico.
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione.
03. Protesi/ortosi per gli arti 03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori 03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori.
10. Cambio di velocità modificato 10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione 10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato.
15. Frizione modificata 15.01. Pedale della frizione adattato 15.02. Frizione manuale 15.03. Frizione automatica 15.04. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale della frizione.
20. Dispositivi di frenatura modificati 20.01. Pedale del freno adattato 20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro 20.04. Pedale del freno a scorrimento 20.05. Pedale del freno basculante 20.06. Freno manuale 20.07. Azionamento del freno con una forza massima di … N (*) [ad. Esempio: “20.07(300N)”] 20.09. Freno di stazionamento adattato 20.12. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale del freno 20.13. Freno a ginocchio 20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna.
25. Dispositivo di accelerazione modificato 25.01. Pedale dell’acceleratore adattato 25.03. Pedale dell’acceleratore basculante 25.04. Acceleratore manuale 25.05. Acceleratore a ginocchio 25.06. Azionamento dell’acceleratore assistito da una forza esterna 25.08. Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro 25.09. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale dell’acceleratore.
31. Adattamenti e protezioni dei pedali 31.01. Set supplementare di pedali paralleli 31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi) 31.03. Misura per impedire il blocco o l’azionamento dei pedali dell’acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi 31.04. Fondo rialzato.
32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore 32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano 32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna.
33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo 33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano 33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani.
35. Disposizione dei comandi modificata. (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.) 35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo 35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dai dispositivo di sterzo 35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo 35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell’acceleratore e dei freno.
40. Sterzo modificato 40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di … N (*) [ad esempio “40.01 (140N)”] 40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.) 40.06. Posizione adattata del volante 40.09. Sterzo controllato tramite piede 40.11. Dispositivo di assistenza al volante 40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia.
42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati 42.02. Dispositivo retrovisore adattato 42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale 42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi.
43. Posizione del sedile del conducente 43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali 43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo 43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità 43.04. Sedile conducente dotato di braccioli 43.06. Adattamento della cintura di sicurezza 43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità.
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio) 44.01. Impianto frenante su una sola leva 44.02. Freno della ruota anteriore adattato 44.03. Freno della ruota posteriore adattato 44.04. Acceleratore adattato 44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il cuoio con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento 44.09. Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore … N (*) [ad esempio “44.09 (140N)”] 44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore … N (*) [ad esempio 44.10(240N)”] 44.11. Poggiapiedi adattato 44.12. Manubrio adattato.
45. Solo per motocicli con sidecar.
47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non e’ necessario l’equilibrio dei conducente per l’avviamento, l’arresto e lo stazionamento.
50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo).
Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche: a: a sinistra b: a destra c: mano d: piede e: nel mezzo f: braccio g: pollice.
61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora dopo l’alba ad un’ora prima del tramonto).
62. Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione.
64. Velocità di guida limitata a … km/h.
65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente.
67. Guida non autorizzata in autostrada.
69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L’indicazione di una data di scadenza e’ facoltativa (ad esempio, “69” o “69”(1.1.2023)].
70. Sostituzione della patente n. … rilasciata da … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “70.0123456789.NL”).
71. Duplicato della patente n. … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “71.987654321.HR”).
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1).
78. Limitata a veicoli con cambio automatico.
79. Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell’articolo 13 della presente direttiva 79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza sidecar 79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero 79.03. Limitata a tricicli 79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg 79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg 79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg.
80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni.
81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni.
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a [ad esempio: “95(1.1.12)”].
96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg.
97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85.
100 e superiori. Codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
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